Art. 5.

(Istituzione di una Commissione per la elaborazione di una proposta per una imposta europea sulle transazioni valutarie).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione incaricata di elaborare una proposta e di prendere tutte le iniziative bilaterali e multilaterali per sollecitare l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, di fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all'Unione e per promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.
      2. La Commissione è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri incaricato ed è composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, e dai seguenti membri:

          a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          b) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;

          c) un rappresentante della Banca d'Italia;

          d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;

          e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

          f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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      3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; con il medesimo decreto sono fissati i compensi spettanti ai membri della Commissione, nonché le modalità di funzionamento e la sede della stessa Commissione.
      4. Fanno altresì parte della Commissione tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC), di cui due nominati dalla medesima Associazione.
      5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la Commissione provvede, altresì, alla redazione di uno studio riguardante misure finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

          a) definire con precisione le modalità di accertamento delle transazioni e di riscossione dell'imposta di cui all'articolo 1;

          b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 1, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito;

          c) prevedere meccanismi di disincentivazione nei confronti delle transazioni effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta di cui all'articolo 1 non è applicata;

          d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1;

          e) promuovere l'adozione dell'imposta di cui all'articolo 1 anche da parte dei Paesi nei quali sono ubicati i mercati valutari più importanti;

          f) promuovere l'istituzione presso l'Unione europea, nelle more della sua futura costituzione presso l'ONU, di un fondo internazionale al quale partecipino rappresentanti dei Governi, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni

 

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non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 1 ai fini del finanziamento della cooperazione allo sviluppo, della riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, dell'assistenza pubblica e delle misure per l'aumento dell'occupazione nelle aree depresse.

      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione di cui al presente articolo, corredati da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.